SEQUESTRATI…MA LIBERI DI ANDARE
Il Ministro. In forza delle norme di cui alla L.23/08/1988 n.400, art. 1, in vigore dal 27/09/1988, che disciplina l’attività del Governo e ordina la Presidenza dello stesso, i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”. Ogni Ministro, dunque, è tenuto a perseguire esclusivamente l’interesse della nazione. Il che comporta che lo faccia primariamente e non in via subordinata rispetto ad altre leggi che, eventualmente, disciplinino diversamente altri interessi. Ciò, in esecuzione di quanto dispone l’art. 54, 2° comma della Costituzione: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”. L’adempimento di questo preciso dovere – in via esclusiva – rientra nella fattispecie delle esimenti di cui all’art. 51 codice penale che dispone, tra l’altro: “ l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità” . Il magistrato che fa arrestare qualcuno privandolo della libertà; e così anche il carabiniere che ferma materialmente qualcuno, ove adempiano un proprio dovere in esecuzione di una legge o di un ordine legittimo, sono punibili per sequestro di persona?
Il Presidente del Consiglio. Peraltro, in forza del successivo art. 5, comma 2 lett. C (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri): “ Il Presidente del Consiglio… può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva”. Pertanto, in mancanza, essendo tenuto anche a “…coordinare l’ attività dei Ministri (art.5 Cost.), quindi al vigile controllo, egli è giuridicamente responsabile per inadempienza e per omissione e – anche in mancanza di un suo esplicito consenso – è oggettivamente corresponsabile di ogni atto ministeriale che avrebbe dovuto sospendere. Salvo intese e interpretazioni sartoriali a parte.