Note a margine n. 583

IMPRESCRIPTA MANENT

Onestà intellettuale vuole che bisogna smetterla di considerare la prescrizione del reato solo come un mezzo a disposizione del criminale ‘per farla franca’. Come il voler considerare la morfina solo una ‘droga’. Se il sistema, tramite la prescrizione, si fa scappare il colpevole, è per sua inefficienza, se non di peggio. Ci si scandalizza per le cosiddette leggi ad personam; e perché non anche per i processi ad personam?
Mi pare del tutto aberrante – oltre che estraneo a tutto il nostro ordinamento giuridico – l’idea di sospendere sine die il decorso della prescrizione del reato nel momento della sentenza di primo grado. Un selvaggio “fine processo mai” degno di Stati-canaglia e di retrive e distorsive mentalità giustizialiste che nulla hanno a che vedere con le civiltà del diritto. Per capirlo, non dovrebbe occorrere la drammatica esperienza personale del passaggio negli ingranaggi del tritacarne giudiziario. Basterebbe un minimo di saggezza. Altro che ne bis in idem, facilmente aggirato: qui saremmo al semper in idem, al quotidie in idem. Una tragica, ingiusta ulteriore pena per l’innocente; un’abusiva pena aggiunta per il colpevole. Variabili collegate a situazioni personali, in barba al principio della certezza del Diritto.
Lo Stato che intenda attribuire una colpevolezza al cittadino ha l’onere di provarla; e, per farlo, non può prendersene tutto il tempo della durata dell’esistenza di costui, così trasformando un processo pendente in una vera e propria condanna a vita, un singolare ergastolo giudiziale, un lungo stress irreversibile, a prescindere dall’esito finale. Una condanna ad una vita in sospensione, da ostaggio mediatico/giudiziario; spesa, economicamente e spiritualmente, con priorità assorbente e condizionante, in difesa, nello status di cittadino ridotto, subordinato da sospetto che, in pratica, reagisce negativamente e con forti e pregiudiziali limitazioni sulla sua vita di relazione, privata e pubblica. Oltre che sulle sorti della sua famiglia. Una sofferenza inferta, una tortura. Danni spesso assolutamente definitivi in quanto afferiscono a situazioni non ripristinabili, considerato che un’assoluzione tardiva dell’imputato a vita, per via dell’impossibile restitutio in integrum, non è in grado di riconsegnargli nulla di ciò che gli è stato ingiustamente tolto. Una condanna a prescindere dalla colpevolezza, per via della inadempienza colposa o anche dolosa di chi dello Stato è organo.
Non sono un caso la norma costituzionale di cui all’art. 111 l’art. 111, comma 2, “La legge…assicura la ragionevole durata [del processo]» e l’art. 6, par. 1, Cedu in base al quale “Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole”. In mancanza, saremmo in presenza di una “condanna al processo”, una pena anticipata e senza scampo né chance di difesa per evitarla, un’arma micidiale nelle mani sbagliate, utilissima per mettere fuori gioco ogni specie di avversario politico, e non soltanto; persino personale. Vogliamo ricordare qualche maneggio per farsi o per assegnare ‘storici’ processi sull’esito dei quali ci si era già espressi prima? Possiamo onestamente escludere che, in buona o in mala fede, si porti ostinatamente all’infinito un processo quando si profili la concreta probabilità dell’assoluzione dell’imputato? Allo stesso modo in cui non possiamo escludere che si porti all’infinito un processo quando si profili la concreta probabilità della condanna dell’imputato? Per il principio dell’ equidistanza tra accusa e difesa dobbiamo ammettere entrambe le ipotesi.
Allo stesso modo, lo Stato che intenda riconoscere lo status di vittima da reato al soggetto che gli chiede giustizia e di riconoscergli il diritto al risarcimento a carico dell’imputato non può prendersi un tempo indefinito, così accrescendo, aggravando a dismisura o rendendolo irreversibile, col proprio ritardo, il danno già subito dall’istante ed il pregiudizio subito dalla sua esistenza.
E poi; sovente la colpevolezza o l’innocenza non sono il risultato di accertamenti sulla effettiva commissione di un fatto, ma bensì dipendono solo dalla soggettiva valutazione tecnica che di uno stesso fatto possono dare 1,2,3 successivi giudicanti, di diversa esperienza, diversa cultura e visione etica, elementi che agiscono soprattutto sulla cosiddetta ‘interpretazione creativa’. E magari questo – se il fatto, cioè, costituisce o no reato – non lo sa nemmeno lo stesso imputato e non può prevederlo un giurista difensore. Impropriamente soprannominato “azzeccargabugli” da ignoranti,  rozzi e scolarizzati con scarso profitto. L’Italia ha già collezionato una sfilza di condanne per la violazione del principio della giusta durata del processo. Invece di porvi rimedio, ora si vuole agire nel verso opposto. Eliminare la prescrizione del reato. Sarebbe l’aggravarsi di una già turpe barbarie, una toppa sull’inefficienza del sistema e un invito a prendersela più comoda. Chi vuoi che si affretti?

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