LA SCELTA – CULPA IN ELIGENDUM?
La delegittimazione di un cittadino dal suo sacrosanto diritto costituzionale di eleggere e di farsi eleggere, di nominare e di farsi nominare (avendone i titoli se richiesti), contrasta con la base essenziale della res pubblica, e, pertanto, può essere contenuta soltanto in una motivata sentenza giudiziaria a seguito di precise responsabilità ritualmente imputate e accertate previa difesa, e nei soli casi previsti dalla legge. La messa al bando, la discriminazione, il fuori gioco, il vengoanchionotunò, l’ostruzionismo, l’ostracismo verso un cittadino escludendolo dalla sua facoltà partecipativa alla res pubblica a regime democratico non possono essere decisi per via delle sue libere idee costituzionalmente garantite e, per di più, da chi ha idee contrarie, sue o indotte che siano. Ma tralasciamo i dubbi. Si inizia con l’escludere un nome dalla possibile rosa dei ministri proponibili dal Presidente incaricato di formare il Governo e si può giungere alla sua esclusione da altre funzioni pubbliche, come lo stesso voto, e persino dalla candidatura/eleggibilità in Parlamento e alla sua Presidenza. Non risulta che nella democratica Inghilterra ci sia qualcuno che abbia subito impedimenti o discriminazioni per le iniziative della brexit.
Attenzione! L’antieuropeismo o l’europeismo critico non possono dare vita ad una nuova forma di brutale maccartismo americano di storica memoria e vergogna.Peraltro, nel caso che ci occupa da molto vicino in questo drammatici giorni italiani di scontri istituzionali (ma che possono pericolosamente anche esorbitare l’ambito), non pare neanche che sia stata tenuta nella dovuta considerazione dialettica e funzionale l’esistenza di una prevalente forza parlamentare, all’esito delle votazioni. A ciò aggiungasi il rifiuto del Capo dello Stato di firmare la lista dei ministri come propostagli dal Presidente incaricato – l’unico che abbia questa carica – della formazione del nuovo Governo, stante la presenza di un nome dichiaratamente ritenuto dal Presidente della Repubblica, tout court non legittimato per via delle sue diverse idee politiche e per la temuta possibilità che queste possano danneggiare investitori e investimenti (sic). Se questo incarico ha davvero una funzione, un senso concreto, significa che la formazione del Governo non spetta più al Capo dello Stato come avveniva, invece, per il Re Sovrano nello Statuto Albertino, integrato nel 1850, che sceglieva personalmente il Consiglio dei Ministri e questi erano una sua emanazione.
Peraltro, Ministri e Governi, legittimazione dei nomi, non possono seguire le alterne vicende delle personali convinzioni politiche dei Capi dello Stato, organi apolitici e super partes. Nel nostro caso, il proposto e rifiutato competente prof. Savona, infatti, è già stato ministro nel Governo Ciampi, pioniere dell’europeismo, senza addurre danni. La nomina di cui alla Costituzione non è una scelta arbitraria perché spetta al Presidente incaricato scegliere i nomi, a scopi propositivi, e delimitare l’area entro cui il Capo dello stato può procedere alla investitura o, per motivi non politici e nel peggiore dei casi, rifiutarla dandone conto agli elettori e, magari, alle due Camere riunite da lui convocate. Il fatto certo e incontrovertibile è che il Governo non è sua pura emanazione. E, in ogni caso, spetta, poi, alle Camere accettare o no. Come potrebbe parlarsi seriamente di nomina/scelta discrezionale?Nella fattispecie la drammatica querelle nasce, forse, solo perché trattasi di Governo 5Stelle-Lega? Oggi. Ma potrebbe riguardare domani chiunque altro esprimesse–da solo o in unione–la maggioranza degli elettori. Il ‘veto’ ostativo, paralizzante della macchina statale ed economicamente dannoso, non è suo potere; anzi, il suo rifiuto appare assai omissivo rispetto al suo ufficio. Specie se esercitato per motivi politici e non altri non esplicitati personali. E se tanto mi dà tanto: siamo certi che il Presidente autorizzerà la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo e promulgherà leggi che, approvate dal Parlamento, siano in odore di critica europeista (art. 87 Cost.)?
Come cittadino privato, devo ipotizzare che Mattarella (di suo o pressato, non è questo il punto) abbia potuto e voluto davvero tutelare i miei interessi da un potenziale pericolo rappresentato da un singolo Ministro a fronte dell’intero Collegio consiliare governativo; ma io, come componente del maggior Organo Costituzionale, il corpo elettorale attivo e passivo, devo anche rilevare una lesione e un depauperamento democratico.