UN GIOCO POPOLARE…MA NON SOLTANTO
Allo scopo di sondare e verificare, nei limiti del possibile, l’ orientamento dell’ attuale coscienza popolare in relazione alla scala dei valori della persona umana ritenuti prioritari ed essenziali di ogni altro conseguente, lancio una proposta: formuliamo assieme un nuovo articolo primo della Carta Costituzionale Italiana che, in ogni sua parte ed in eguale valenza, sia direttiva maestra per ogni successiva norma, costituzionale e ordinaria.
Invito tutti i lettori ad esprimersi in merito e a suggerire integrazioni, emendamenti e/o una diversa organicità normativa. Sarà un gioco, ma non solo; sarà una occasione per riflettere, interrogarsi, confrontarsi e proporre alla attenzione delle menti.
Sperimentiamo assieme le esigenze e difficoltà che si incontrano nella formulazione di una normativa costituzionale organica destinata a orientare e condizionare ogni altra norma ordinaria, nel modo più chiaro possibile onde ridurre al minimo le ambiguità ed il rischio di diverse interpretazioni che creano incertezze giuridiche.
Ecco la mia proposta di avvio, come lo vorrei io.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 – DELLA DIGNITA’, DELLA LIBERTA’ E DELLA FELICITA’ DELLA PERSONA
1 – L’ Italia è una Repubblica Democratica indivisibile fondata sul riconoscimento e sulla tutela della dignità e della libertà dell’ essere umano intese come integrità fisica e morale, e come sue condizioni essenziali, necessarie, naturali e suoi limiti inviolabili.
2 – Tutti gli atti e i provvedimenti, cautelari, sanzionatori, economici, personali, afflittivi, restrittivi o limitativi della libertà della persona, anche in caso di massima sicurezza, sono illegittimi e inefficaci se la loro esecuzione avvenga in violazione o in affievolimento della sua dignità umana. Allo stesso modo, non possono essere eseguiti con aggravamento di ulteriori sofferenze fisiche o morali. Ove già iniziata, l’ esecuzione, in ogni caso, si intende sospesa in qualunque sua fase e grado, sino al ripristino delle condizioni di cui al 1°comma.
3- Di ogni violazione, ancorché omissiva, rispondono in solido e personalmente il disponente, l’ autore, i custodi, coloro che sono tenuti ai necessari controlli e lo Stato; quest’ ultimo con diritto di rivalsa per l’ intero verso i primi, salvo che non risulti il loro formale dissenso o una loro diversa graduazione di responsabilità.
4 – In favore della sicurezza, della dignità, della libertà e della compatibilità ambientale delle vittime e di coloro che corrano concretamente il pericolo di reati, dei loro familiari, oltre che della protezione dei loro beni, vanno adottati legittimi provvedimenti restrittivi per le adeguate tutele anche preventive e garanzie, prevalenti sui diritti soggettivi ed interessi dell’ autore o del possibile autore del temuto illecito.
5 – La Repubblica dichiara espressamente la illegittimità della tortura in ogni sua forma fisica e spirituale e la nullità di ogni esito ottenuto mediante la stessa.
6 – Il perseguimento della felicità, come progressione dell’ appagamento materiale e spirituale della personalità umana, è libero e non può essere sottoposto a vincoli o ostacoli.
7 – Nessuno è tenuto a subire violazioni o a dare esecuzione alle disposizioni che comportino violazione dei suddetti principi fondamentali costituzionali.
E’ diritto e dovere della persona la resistenza all’oppressione e alla inosservanza degli stessi da parte dei pubblici poteri.