A SCANSO DI EQUIVOCI
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.26345/2009 “all’interno della coppia non esiste un diritto all’amplesso”: Non esiste il debito coniugale (Principio della scopata consenziente o niente).
Suprema Corte di Cassazione Cass. 8773/12
Non sussiste la violazione di obbligo matrimoniale se l’abbandono della casa famigliare è determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di una intesa sessuale “serena e appagante”. (Principio della scopata obbligatoria e a regola d’arte)
Cassazione Prima Sezione Civile Sentenza n. 19112/2012
«il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge – poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner – configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale». (Principio della offesa da mancata scopata)
A scanso di equivoci, ecco il decalogo dei consigli legali per i congressi carnali tra coniugi:
1) In ogni caso, si consiglia la scopata “assistita” o documentata in video ed audio mediante installazione di sistema fisso 24 h no stop;
2) Tenuta libro giornale a pagine numerate e vidimate, aggiornato ad horas, in doppio originale;
3) Predisposizione, a cadenze annuali, di un protocollo operativo di determinazione almeno di frequenze, durate unitarie, posture con o senza penetrazioni, varianti pre o post prandiali, e relativi sbilanci di tolleranza, uso preservativo o no, seme a perdere o da raccolta e versamento in banca, eventuali penali;
4) Predisposizione degli standard di godimento (pardon: gradimento): è suggerito l’ applicazione di un indice annuale decrescente in sintonia con l’ età;
5) Fideiussione bancaria o istituzione di un fondo comune cauzionale a garanzia di copertura indennizzi e risarcimenti per danni psicofisici da eccessi o carenze, salvi i casi di sospensione per forza maggiore, malattie, periodi mestruali, controindicazioni temporanee da terapie sdirenanti, cazzi per la testa, coliche diarroiche o flatulenti invalidanti, meteorismo sopra i valori decibel a concordarsi, alitosi, afrori ascellari;
6) Rilascio preventivo da parte dell’avente diritto del consenso iniziale, durante e finale: convenire per iscritto che il “siiiii” equivale a consenso durante;
7) Convenzioni sul coitus interruptus: determinare preventivamente eventuale indennizzi per gli esodati forzati da revoca del consenso, da repletio vescicalis superveniens o da exiguitas libidinis improvvida;
8) Convenzioni su fellatio, alternativa o sussidiaria di sostegno, e su interventistica d’ urgenza con bombola d’ ossigeno e cunilinctio;
9) Collegamento diretto via cavo con Corte di Cassazione onde attenersi alle interpretazioni giurisprudenziali giornaliere o interpello preventivo;
10) Scopate extra e del tipo “famolo strano” a concordarsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 1350 c.c.